Spese Stragiudiziali NO? Spese Stragiudiziali SI?

La scabrosa questione delle “spese stragiudiziali”

Un argomento molto discusso, sempre di attualità, è la questione del computo delle “spese stragiudiziali” in materia di RcAuto.

Sappiamo che in alcuni casi le Imprese di Assicurazione oppongono il riconoscimento delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato vittima di un sinistro stradale. Ma è sempre così, o meglio, è giusto così? Diverse le ordinanze in materia, alcune controverse sulla necessità o meno di avvalersi di un professionista per ottenere il risarcimento derivante da sinistro stradale.

Quello che spesso ci sentiamo dire dal nostro assicuratore è: “non c’è bisogno di avvalersi di un perito, c’è il perito della compagnia che valuterà il tuo danno”, oppure “se ti fai seguire dall’avvocato la compagnia non pagherà le spese legali”, oppure “la compagnia non risarcisce il danno perché hai affidato incarico ad un patrocinatore”.

È il caso di ricordare che in linea di principio la nostra costituzione stabilisce quale diritto inviolabile quello della difesa per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Resta, quindi, l’enigma di capire chi debba pagare le spese del professionista.

In questo la Cassazione ci da una mano a svelare l’enigma..

Senza andare troppo indietro nel tempo, gli ermellini con l’ordinanza n. 39384/2021, Cass. Civ., avevano stabilito che “le spese stragiudiziali sono risarcibili, sono diverse da quelle processuali e vanno valutate ex ante, vale a dire prima di quello che poteva l’esito del giudizio”.

In precedenza, con l’ordinanza n. 2644/2018 Cass. Civ. Sez. VI, veniva ribadito che in ambito di spese stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all’art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.

L’ultima ordinanza della Cassazione, la n. 26368/2022 Cass. Civ. Sez. III, ribadisce il diritto dei danneggiati alla refusione di tali spese stragiudiziali quantificabili in base ai paramenti dei Decreti Ministeriali attualmente in vigore.

A differenza delle precedenti, la Sentenza non si limita a risolvere il caso concreto ma enuncia un principio di diritto inequivocabile e tangibile:

In tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l’attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favore, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell’art. 1223 c.c.“. (Dal blog: luigimercurio.me)

Al link di seguito è scaricabile in formato pdf una nota esaustiva a cura degli Avvocati Massimo Perrini e Valentina Barb,(fonte: Unarca): “Le spese stragiudiziali: il punto dopo Cass. III Civ. n. 26368 del 7 settembre 2022

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