
Mancato uso delle cinture di sicurezza: Si ha diritto comunque al risarcimento del danno?
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26052 del 5 settembre 2022 ha stabilito che il risarcimento del danno, in questo caso la vittima era un terzo trasportato, si riduce in considerazione di un concorso di colpa.
Di seguito riportiamo l’articolo a cura dell’avv. Annunziata Fusco che commenta la sentenza.
“Mancato uso delle cinture di sicurezza del terzo trasportato: si riduce il risarcimento del danno per concorso in colpa. Cass. ord. 5 settembre 2022 n. 26052.
Il caso. In un incidente stradale della provincia romana perdono la vita due giovani albanesi (conducente e trasportato), all’interno di un veicolo che finisce fuori strada, andando a sbattere contro un ponticello di cemento armato sito all’incirca 80 metri dopo il punto nel quale il mezzo era fuoriuscito dalla sede stradale.
Si scopre poi che il veicolo era sprovvisto da copertura assicurativa.
Gli eredi del trasportato (genitori, fratello, nonni) agiscono in giudizio per risarcimento del danno contro il proprietario del mezzo (diverso dal conducente) e la compagnia designata dal Fondo vittime della strada.
Nel corso del giudizio di primo grado si accerta pima di tutto che il proprietario aveva ceduto il veicolo all’effettivo conducente con atto di vendita antecedete ai fatti di causa per cui unico legittimato passivo era il conducente-proprietario, che viene chiamato in causa.
Il giudizio in primo grado si conclude con vittoria piena degli eredi dello sfortunato trasportato, i quali ricevano un altissimo risarcimento a carico della compagnia. Il conducente del veicolo uscito fuori strada, viene dichiarato responsabile in via esclusiva del sinistro mortale.
La compagnia condannata a pagare spiega appello contro la sentenza, ottenendo una parziale revisione dell’importo riconosciuto agli eredi, che vedono così decurtato il risarcimento conseguito in primo grado.
La decisione della Corte d’Appello di Roma
«Ha osservato la Corte territoriale, ai limitati fini che interessano in questa sede, che l’appello della societa’ assicuratrice doveva essere parzialmente accolto perche’ dall’istruttoria espletata era emerso che lo sfortunato giovane (OMISSIS), che viaggiava sul sedile di destra accanto al conducente, era stato rinvenuto esanime all’interno della vettura, privo delle cinture di sicurezza. Il nesso causale tra tale colposa omissione, sanzionata dall’articolo 172 C.d.S., e il grave trauma cranico riscontrato dall’esame autoptico sul cadavere determinava, secondo la Corte di merito, la necessita’ di ridurre l’entita’ del risarcimento nella misura di un terzo a titolo di concorso di colpa (articolo 1227 c.c.)»
Ma ai parenti della vittima questa decisione non piace, per cui la sentenza del 12 dicembre 2018 della Corte d’Appello di Roma viene impugnata in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione conferma la decisione della corte di Roma sulla base di principi già noti e consolidati, sia su di un piano strettamente processuale che di merito.
Prima di tutto, spiega la Corte, non si può pensare di far diventare motivo di ricorso una interpretazione delle risultanze istruttorie diversa da quella offerta motivatamente dal giudice di secondo grado.
Infatti, i ricorrenti lamentano che la corte romana ha dedotto il concorso in colpa del terzo trasportato dal semplice fatto che il cadavere è stato rinvenuto senza la cintura allacciata laddove la cintura poteva essersi sganciata a causa del forte impatto, per cui non vi era motivo di ritenere che non ci fosse nesso eziologico tra l’evento e il danno.
Viceversa, la Corte suprema ritiene che correttamente, sebbene con motivazione essenziale, la Corte d’Appello ha riconosciuto l’incidenza della mancanza di cintura di sicurezza sull’impatto mortale subito dal trasportato, per cui, in base all’art. 1227 cc, il risarcimento andava decurtato.
«Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha in piu’ occasioni affermato che in materia di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalita’ del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e le ordinanze 5 giugno 2018, n. 14358, e 11 aprile 2022, n. 11656)».
«Nel caso in esame la Corte d’appello, benche’ con una motivazione alquanto stringata, ha tuttavia dato conto, anche attraverso il richiamo al verbale redatto dalla Polizia stradale, delle ragioni per le quali ha riconosciuto un concorso di colpa a carico del trasportato, a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. A fronte di tale motivazione le censure prospettate nel ricorso – pur contenendo profili suggestivi in ordine ad una diversa possibile ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo cui il trasportato non aveva riportato un trauma cranico ed aveva invece indossato la cintura di sicurezza – si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile»
Scarica la sentenza al seguente link:
https://www.memstudio.net/wp-content/uploads/2022/11/Sentenza_terzo_trasportato_concorso.pdf

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