In caso di sinistro

In caso di sinistro

Lo Studio M&M desidera suggerirvi come comportarvi in modo corretto in caso di incidente stradale. Innanzitutto è importante sapere che, se vi trovate coinvolti in un incidente senza colpa, avete il diritto di richiedere il risarcimento alla vostra assicurazione (ai sensi del D. Lgs. 209/2005).

Sapete che può essere incaricato un Patrocinatore Stragiudiziale o un Legale a tutela del vostro diritto al risarcimento e per il disbrigo dell’intero iter procedurale. Inoltre, in caso di soli danni a cose è possibile richiedere una perizia da parte di un perito autonomo, mentre in caso di danni a persona (lesioni) è possibile richiedere una consulenza da parte di un medico legale, così da essere sicuri di avere riferimenti utili per ottenere il “giusto risarcimento“.

Ricordate che potrete far valere il vostro diritto al risarcimento solo consegnando una perizia o una consulenza dettagliata sull’entità e la quantità dei danni. Inoltre, in caso di controversia, è sempre consigliabile avere una consulenza di un tecnico esperto per non rischiare di perdere il vostro diritto al risarcimento.

Può capitare, infatti, che in alcuni casi chi ha provocato l’incidente si rifiuta di pagare i costi di riparazione e cerca di scaricare la colpa. Avvalendosi di un esperto nel settore dell’infortunistica stradale sarà più facile risolvere eventuali controversie sulla dinamica dell’incidente.

Ricordiamo che dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto. Si tratta di un cambiamento epocale per le abitudini degli automobilisti italiani. Dal quel giorno, in fase stragiudiziale, si può chiedere il risarcimento nei confronti della propria compagnia di assicurazione, senza dover “combattere“, almeno sulla carta, con quella dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro (il responsabile civile).

Quindi, per i danni materiali e fisici di lieve entità (fino al 9% di invalidità per i danni fisici), negli incidenti tra due veicoli avvenuti in Italia, si potrà sempre e comunque chiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, sia che ci sia accordo di constatazione amichevole (CAI), sia che questo accordo non ci sia. La possibilità di usufruire del risarcimento diretto c’è sempre nel caso di scontro in territorio italiano tra due veicoli a motore immatricolati e regolarmente assicurati in Italia. Attenzione: Se invece nell’incidente è coinvolta un terzo veicolo oppure l’altra auto è straniera o se questo si verifica in territorio straniero, non si può chiedere il risarcimento diretto, ma occorre seguire la via tradizionale (procedura ordinaria).

Due ulteriori precisazioni sono necessarie per evitare equivoci.

Primo, sono inclusi nella normativa i ciclomotori soltanto se immatricolati dopo il 14 luglio del 2006 (cioè la targa deve essere a 6 cifre). Quindi se in un incidente è coinvolto un motorino immatricolato prima di quella data, bisognerà, come previsto dalla vecchia normativa, rivolgersi alla compagnia assicurativa civilmente responsabile. In secondo luogo, se nell’incidente si registrano anche danni contro le persone, si può accedere al risarcimento solo in caso di danni di “lieve entità”, che quindi abbiano causato un’invalidità permanente inferiore al 9%. Se invece l’invalidità permanente è superiore al 9% non sarà possibile accedere al risarcimento diretto e anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla procedura normale.

Due casi, comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono gli incidenti in cui siano coinvolti più di due veicoli e gli incidenti senza urto. Un esempio di incidente senza urto è quello in cui cade un carico sporgente per via di un manovra azzardata di un altro veicolo, oppure quando per evitare un altro veicolo si urta un ostacolo o nei casi che coinvolgano veicoli con targa straniera o l’incidente si è verificato all’estero. In tutti questi casi è sempre necessario richiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice del responsabile civile (RC Auto). Raccomandiamo, in questi casi, di richiedere sempre l’intervento delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani ecc.) per non imbattersi in lungaggini di tipo burocratico e non solo!

Per quanto riguarda la procedura di constatazione amichevole, questa non sparisce, anche se non è più necessaria per avere il risarcimento. Compilare il CAI (modulo di constatazione amichevole) è in ogni caso consigliabile, se c’è accordo tra le parti. Infatti, consegnare alla compagnia il modulo di constatazione amichevole firmato da entrambi, consente di dimezzare i tempi della liquidazione del risarcimento, da 60 a 30 giorni. Se il modello è a firma singola la compagnia potrà liquidare il sinistro entro 60 giorni, raccomandiamo in questo caso di raccogliere delle dichiarazioni testimoniali di persone che al momento dell’incidente hanno assistito al fatto e fornirle all’assicurazione.

La persona trasportata e infortunata nell’incidente, secondo le procedure di risarcimento diretto, deve fare richiesta alla compagnia di assicurazione del veicolo su cui viaggiava che, a prescindere dalle responsabilità riscontrate nel sinistro, provvederà al risarcimento, fino al massimale previsto. Se il risarcimento eccede questo massimale, il danneggiato può fare richiesta alla compagnia assicuratrice del responsabile civile per ottenere la parte eccedente che non gli è stata ancora pagata.

E’ utile sapere: Il Codice delle Assicurazioni Private regola e sancisce l’obbligatorietà dell’iscrizione al “ruolo” per coloro che effettuano l’accertamento e la stima dei danni alle “cose” danneggiate in incidenti derivanti dalla circolazione, dal furto o dall’incendio di veicoli a motore o natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. Accertati che l’individuo che si rechi ad ispezione il veicolo incidentato sia iscritto al Ruolo Nazionale Periti Assicurativi tenuto presso la CONSAP (Clicca qui per visualizzare l’elenco degli al Ruolo dei Periti Assicurativi).

Nel caso in cui avete qualsiasi dubbio o avete difficoltà nell’ottenere il risarcimento, contattateci vi aiuteremo ad ottenere il “giusto risarcimento“.

CONTATTACI anche per un semplice parere, al quale risponderemo senza alcun costo e senza alcun impegno, oppure attraverso i nostri recapiti!

Siamo sempre a vostra disposizione.

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